1. Il personale dell'all'area educativa svolge, con riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 133, le attività necessarie per promuovere la individualizzazione del trattamento penitenziario, l'attuazione degli elementi del trattamento, la predisposizione dei percorsi riabilitativi dei detenuti e degli internati e il sostegno agli stessi. Nella predisposizione di tali percorsi viene stimolata la realizzazione di una rete sociale, che raccoglie, oltre agli operatori interni e a quelli dei centri di servizio sociale per adulti, gli operatori dei servizi socio-sanitari e assistenziali e degli altri servizi pubblici, nonché persone e organizzazioni private, che promuovono l'inserimento sociale e lavorativo.
2. Il personale di cui al comma 1 partecipa inoltre alla predisposizione dei programmi di cui al comma 5 dell'articolo 133, collabora alla loro organizzazione e segue la fase attuativa degli stessi.
3. Il responsabile operativo dell'area educativa appartiene al ruolo degli educatori e ha funzioni di dirigente dell'area. Di intesa con la direzione, organizza e coordina l'attività degli educatori e quella degli altri operatori impegnati nelle attività relative all'area stessa. Provvede inoltre a promuovere, coordinandosi con la direzione, le attività, anche esterne, che realizzano gli elementi del trattamento.
4. L'organizzazione del gruppo di osservazione e trattamento, che raccoglie tutti gli operatori che svolgono le attività relative, è curata dal dirigente dell'area educativa. Lo stesso cura, in particolare, i rapporti con gli esperti dell'osservazione e trattamento e con gli operatori del centro di servizio sociale per adulti, che svolgono le attività di loro competenza. Gli incontri del gruppo sono coordinati dal direttore o da un funzionario direttivo delegato o da