Art. 136.
(Area educativa).

      1. Il personale dell'all'area educativa svolge, con riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 133, le attività necessarie per promuovere la individualizzazione del trattamento penitenziario, l'attuazione degli elementi del trattamento, la predisposizione dei percorsi riabilitativi dei detenuti e degli internati e il sostegno agli stessi. Nella predisposizione di tali percorsi viene stimolata la realizzazione di una rete sociale, che raccoglie, oltre agli operatori interni e a quelli dei centri di servizio sociale per adulti, gli operatori dei servizi socio-sanitari e assistenziali e degli altri servizi pubblici, nonché persone e organizzazioni private, che promuovono l'inserimento sociale e lavorativo.
      2. Il personale di cui al comma 1 partecipa inoltre alla predisposizione dei programmi di cui al comma 5 dell'articolo 133, collabora alla loro organizzazione e segue la fase attuativa degli stessi.
      3. Il responsabile operativo dell'area educativa appartiene al ruolo degli educatori e ha funzioni di dirigente dell'area. Di intesa con la direzione, organizza e coordina l'attività degli educatori e quella degli altri operatori impegnati nelle attività relative all'area stessa. Provvede inoltre a promuovere, coordinandosi con la direzione, le attività, anche esterne, che realizzano gli elementi del trattamento.
      4. L'organizzazione del gruppo di osservazione e trattamento, che raccoglie tutti gli operatori che svolgono le attività relative, è curata dal dirigente dell'area educativa. Lo stesso cura, in particolare, i rapporti con gli esperti dell'osservazione e trattamento e con gli operatori del centro di servizio sociale per adulti, che svolgono le attività di loro competenza. Gli incontri del gruppo sono coordinati dal direttore o da un funzionario direttivo delegato o da

 

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un altro funzionario civile di livello più elevato fra i componenti del gruppo. L'attività di segreteria è affidata, di regola, a un educatore assegnato dal dirigente dell'area. È redatta apposita cartella della osservazione e trattamento, relativa alle varie fasi di intervento.
      5. La struttura e le dimensioni del ruolo organico degli educatori devono tenere presente la esigenza che gli stessi siano operativamente presenti nei servizi e nelle sezioni degli istituti per acquisire una reale conoscenza dei detenuti e degli internati e dei loro problemi individuali e collettivi e svolgere conseguentemente le attività di loro competenza. La presenza degli educatori negli istituti deve corrispondere al periodo diurno di attività dell'istituto, coprendo pertanto l'intero orario dello stesso in turni articolati e distinti, nell'ambito dei quali gli educatori devono essere presenti in tutti i locali in cui si svolge la vita dei reclusi, incluse le stanze di pernottamento, senza scorta del personale di sorveglianza.
      6. Tenuto conto di quanto indicato nel comma 5, sono predisposti i ruoli organici degli educatori, calcolati per i vari istituti in ragione di un educatore operativo ogni venticinque detenuti e internati. Nel ruolo organico sono anche previsti i livelli superiori con lo sviluppo di carriera fino alle funzioni dirigenziali.
      7. In sede di prima attuazione della presente legge, l'organico degli educatori è coperto ai sensi dell'articolo 172, anche mediante le assunzioni urgenti previste dall'articolo 173.